Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici
Art. 1 - DEFINIZIONE E CONTENUTO.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi è composto delle presenti Condizioni Particolari, dalle altre condizioni specifiche eventualmente di volta in volta pattuite per iscritto tra le parti, nonché dal catalogo o dal programma fuori catalogo indicato nelle Condizioni Particolari.Le condizioni di cui sopra si applicano ai contratti di vendita di pacchetti turistici, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 2 n.1 Decr. leg. N. 111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE, quelli aventi " ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di comprendente almeno una notte:
- a)trasporto;
- b)alloggio;
- c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico".
Il termine Contraente viene usato nelle presenti Condizioni Generali con riferimento sia a chi tale venga indicato nelle Condizioni Particolari, sia al consumatore (1) del pacchetto turistico o singolo servizio, così come definito dall'art. 5 del D. Lgs. 111/5.La descrizione del pacchetto turistico o singolo servizio oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Particolari integrate dal Catalogo o dal Programma fuori catalogo ivi richiamati.
Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Al presente contratto si applicano, sia il pacchetto turistico o singolo servizio abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, le previsioni del D. Lgs. 111/95, della Direttiva 90/314/CEE, delle Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare della Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 Dicembre 1977, n. 1084, della Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 Maggio 1932, n. 41, della Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, della Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974, e successive modificazioni, nonché del codice civile e delle altre leggi speciali, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico o singolo servizio, sempre che non derogate dalle parti.
Art. 3 - ACCETTAZIONE DELLE PRENOTAZIONI.
L'accettazione delle prenotazioni di cui alla Proposta di contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi, è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma da parte dell'Organizzatore.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico o singolo servizio non contenute nei documenti contrattuali, nei cataloghi o programmi fuori catalogo, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall' Organizzatore, in adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
Art. 4 - PREZZO E PAGAMENTI.
Il prezzo del pacchetto turistico o singolo servizio è determinato nelle Condizioni Particolari.
Tale prezzo potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza soltanto in dipendenza di variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali (a titolo esplicativo e non esaustivo) imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco, nei porti e negli aeroporti e dei tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Contraente verrà fornita l'indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Per la revisione si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del Catalogo o Programma fuori catalogo richiamati nelle Condizioni Particolari, salvo espressa diversa previsione contenuta in queste ultime. All'atto della prenotazione dovrà essere versato il 30% della quota complessiva del viaggio, inclusi i diritti d'iscrizione e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti alla partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva al periodo sopra indicato, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione. Il mancato incasso da parte dell'Organizzatore del viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite potrebbe costituire clausola risolutiva espressa nel contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.
Art. 5 - RICHIESTE PARTICOLARI.
Il Contraente può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia lecitamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Particolari. Eventuali modifiche proposte dopo la conclusione del contratto, dovranno formare oggetto di specifico accordo. In ogni caso la richiesta di modifiche da parte del Contraente comporta l'addebito delle maggiori spese sostenute.
Art. 6 - CESSIONE E SOSTITUZIONE.
Il Contraente, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico o singolo servizio, può cedere il contratto ad un terzo, a condizioni che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti necessari per poter fruire dei servizi oggetto del pacchetto turistico o singolo servizio. In tal caso, l'Organizzatore deve essere informato dal Contraente per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, con le indicazioni delle generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Per la cessione verranno addebitate le spese previste nelle Condizioni Particolari e/o nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo ivi indicati. Il cedente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota d'iscrizione. Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico o singolo servizio delle spese derivanti dalla cessione.
Art. 7 - RECESSO.
Il contraente può recedere dal contratto, nel rispetto dell'art. 42 della "Legge Comunitaria 199596" che recepisce dal nostro ordinamento la direttiva dell'UE 9497, da diritto a ripensamento entro 10 (dieci) giorni dalla firma del presente contratto, comunicandola alla proponente tramite racc. a.r. all'indirizzo: By Me Travel srl Viale Codalunga 4 H 35138 Padova.
Art. 8 - CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO.
Gli effetti del recesso del consumatore o dell'annullamento dei servizi turistici sono compiutamente disciplinato in virtù del dettato dell'Art. 1469 ter. Cod. civ. (introdotto dalla L. 5296 di attuazione della direttiva 9313 del Consiglio CEE concernente le clausole abusive dei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".
Art. 9 - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO.
Il consumatore che, per qualsiasi motivo, interrompa il soggiorno non ha diritto al rimborso del prezzo relativo al periodo usufruito.
Art. 10 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione alberghiera, in assenza di indicazioni ufficiali delle componenti Pubbliche Autorità del paese cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
Art. 11 - PACCHETTI DI ALTRI OPERATORI
Per i viaggi organizzati in collaborazione con altri operatori i contratti di viaggio saranno regolati dalle condizioni generali di partecipazione contenute nei cataloghi dei relativi operatori.
Art.12 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.
Il Contraente, o comunque chi fruisca del pacchetto turistico o singolo servizio, dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Il Contraente dovrà attenersi all' osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative. Relative al pacchetto turistico e sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della inadempienza delle suddette obbligazioni. Il Contraente è tenuto a fornire all' Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzazione dell'eventuale pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art.13 - REGIME DI RESPONSABILITA'.
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Contraente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattuali dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori del servizio, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del Contraente(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore (ad esempio: scioperi di qualsiasi natura, modifiche operative orari o ritardi nei trasporti, maltempo ecc.), ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. La misura del risarcimento non potrà eccedere i limiti previsti da quella, fra le leggi o Convenzioni Internazionali richiamate dal precedente art. 1, applicabile in relazione al servizio nell'esecuzione del quale si sia verificato il danno lamentato. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste dalle leggi o Convenzioni sopracitate.
Art.14 - OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Contraente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Contraente per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo
Art. 15 - RECLAMI.
Il Contraente, pena la decadenza, deve denunciare per iscritto all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico o singolo servizio, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all' atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzazione deve prestare al consumatore l'assistenza prevista dal precedente Art.15 alfine di cercare una pronta ed equa soluzione.
Art.16 - ASSICURAZIONI E FONDO GARANZIA.
L'Organizzatore ha stipulato le assicurazioni indicate nelle Condizioni Particolari . Inoltre, eventuali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli se non già espressamente comprese nel prezzo, potranno essere stipulate, prima della partenza, presso gli uffici dell'Organizzatore o del Venditore. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Ai sensi dell'art. 21 d. L g s. 17 marzo 1995 viene istituito un fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale fondo di garanzia vengono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
Art. 17 -CONDIZIONI PARTICOLARI
(parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI O SINGOLI SERVIZI).
Integrazione Art. 5- Prezzo e pagamenti.
I prezzi sono determinati dai costi in essere e conosciuti alla data del 01 settembre 2004 e dall’applicazione dei cambi medi correnti nel mese di Settembre 2004 .
Per variazione di una pratica definitiva, verranno addebitate al Contraente €.30,00 (euro trenta/00) come spese operative( non rimborsabili in caso di annullamento).
Integrazione art. 17- assicurazioni e fondo garanzia.
Polizza assicuarazione Europ Assistance n° 19092
Art. 18 – FORO COMPETENTE.
Per ogni controversia concernente il presente contratto, sarà competente il Foro dove ha sede l’Organizzatore del viaggio.
Art. 19 – LEGGE SULLA PRIVACY.
In merito all’informativa e consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003 (privacy), acconsento al trattamento dei dati personali qui forniti, nella misura necessaria alla By Me Travel srl ad informare l’acquirente sulle iniziative e servizi proposti.
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